cos'è l'ecobonus?
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura dal 50% al 65% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione diverso a seconda degli interventi previsti. Lo scopo di questa agevolazione è incentivare i lavori che si pongono come obiettivo quello di ridurre i consumi energetici dei nostri edifici.
chi può usufruire del bonus?
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento e che sostengano le spese dell’intervento stesso. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche quali possessori, titolari di un diritto reale sull’immobile, comodatari, inquilini o esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
- dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
quali interventi sono detraibili?
CALDAIE A CONDENSAZIONE
a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013;
b) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d’aria calda a condensazione.
CONDIZIONATORI CON POMPA DI CALORE
a) la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia;
b) la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
quando il 50% e quando il 65%?
Si può usufruire della detrazione al 50% se si sostituisce la propria caldaia con una nuova a condensazione, mentre per ottenere il 65% è necessaria l’installazione di un sistema di termoregolazione evoluta (termostato, centralina termoregolazione o sensori ambientali).
a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013; è possibile ottenere una detrazione del 50% delle spese sostenute.